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Legge 24/11/1981 n. 689

1. Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla libertà controllata, la restante parte della pena si converte nella pena detentiva sostituita.

2. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o il direttore dell'istituto o della sezione a cui il condannato è assegnato devono informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'art. 62, di ogni violazione degli adempimenti sui quali gli organi medesimi esercitano i rispettivi controlli.

3. Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza, la quale, compiuti, ove occorra, sommari accertamenti, qualora ritenga doversi procedere alla conversione prevista dal primo comma, provvede con ordinanza osservate le norme contenute nel capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975 n. 354. L'ordinanza è trasmessa al pubblico ministero competente, il quale provvede mediante ordine di carcerazione.

Art. 67 - Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione

1. L'affidamento in prova al servizio sociale e l'ammissione al regime di semilibertà sono esclusi per il condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi del primo comma dell'articolo precedente.

Art. 68 - Sospensione dell'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata

1. L'esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata è sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; essa è altresì sospesa in caso di arresto in flagranza ai sensi degli articoli 235 e 236 del codice di procedura penale, di fermo o di cattura del condannato o di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.

2. L'ingiunzione effettuata dall'organo di polizia ai sensi del primo comma dell'art. 63 nei confronti dell'imputato detenuto o internato non sospende l'esecuzione di pene detentive o di misure di sicurezza detentive né il corso della carcerazione preventiva né l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.

3. Nei casi previsti dal primo comma il magistrato di sorveglianza determina la durata residua della pena sostitutiva e trasmette il provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; questi informa anticipatamente l'organo di polizia della data in cui riprenderà l'esecuzione della pena sostitutiva.

4. La semidetenzione o la libertà controllata riprendono a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della esecuzione della pena detentiva; si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 63.

Art. 69 - Sospensione disposta a favore del condannato

1. Per motivi di particolare rilievo, attinenti al lavoro, allo studio o alla famiglia possono essere concesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52 della legge 26 luglio 1975 n. 354, sospensioni della semidetenzione e della libertà controllata per la durata strettamente necessaria e comunque per non più di sette giorni per ciascun mese di pena.

2. Nel periodo della sospensione può essere imposto l'obbligo previsto dal secondo comma dell'art. 284 del codice di procedura penale. Se il condannato viola le prescrizioni o non si presenta all'ufficio di polizia indicato nell'art. 65 nelle dodici ore successive alla scadenza del periodo di sospensione, la pena sostitutiva si converte in quella sostituita, a norma dell'art. 66.

3. Nei casi previsti dai numeri 2 e 3 del primo comma dell'art. 147 del codice penale, quando l'esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata è già iniziata, la sospensione può essere ordinata dal magistrato di sorveglianza che ha determinato le modalità di esecuzione della pena. Negli altri casi si applicano le disposizioni dell'art. 589 del codice di procedura penale.

Art. 70 - Esecuzione di pene concorrenti

1. Quando contro la stessa persona sono state pronunciate, per più reati, una o più sentenze di condanna alla pena della semidetenzione o della libertà controllata si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli

articoli da 71 a 80 dei codice penale e dell'art. 582 del codice di procedura penale.

2. Tuttavia, se la pena detentiva sostituita con la libertà controllata eccede Legge 24/11/1981 n. 689 – Modifiche al sistema penale. complessivamente a durata di sei mesi, si applica la semidetenzione per la parte che eccede tale limite e fino a un anno. Oltre questo limite si applica per intero la pena detentiva sostituita.

3. Le pene della semidetenzione e della libertà controllata sono sempre eseguire nell'ordine, dopo le pene detentive; la libertà controllata è eseguita dopo la semi-detenzione.

Art. 71 - Esecuzione delle pene pecuniarie

1. Alle pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive si applicano le disposizioni dell'art. 586 del codice di procedura penale.

Art. 72 - Revoca della pena sostitutiva

1. Se sopravviene una delle condanne previste nell'art. 59, commi primo e secondo, lettera a), ovvero la condanna a pena detentiva per un fatto commesso successivamente alla sostituzione della pena, questa viene revocata per la parte non ancora eseguita e convertita a norma dell'art. 66.

2. A tali fini, il cancelliere del giudice dell'esecuzione informa senza indugio il giudice di sorveglianza competente.

Art. 73 -Iscrizioni nel casellario giudiziale (Articolo abrogato dal D.P.R 14 novembre 2002 n. 313).

1. Nei casi previsti dall'art. 604 del codice di procedura penale i decreti e le sentenze di condanna alle pene sostitutive sono iscritti nel casellario giudiziale, anche con l'indicazione della pena sostitutiva.

2. Nel casellario giudiziale sono altresì iscritte le ordinanze previste dall'art. 66, ultimo comma, e dall'art. 108, ultimo comma.

Art. 74 - Iscrizione nel casellario giudiziale

1. Dopo l'art. 58 della legge 26 luglio 1975 n. 354, è inserito il seguente: "Art. 58-bis. - (Iscrizione nel casellario giudiziale).

1. Nel casellario giudiziale sono iscritti i provvedimenti della sezione di sorveglianza relativi alla irrogazione e alla revoca delle misure alternative alla pena detentiva.

Art. 75 - Disposizioni relative ai minorenni

1. Le disposizioni contenute nell'art. 56 non si applicano al condannato il quale, al momento della trasmissione dell'estratto della sentenza di condanna prevista nell'art. 62, non abbia compiuto gli anni diciotto.

2. In tal caso la libertà controllata è eseguita con le modalità stabilite dai commi dal quarto al decimo dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e le funzioni attribuite agli organi di polizia dagli articoli 62, 63, 64, 65, 66, 68 e 69 sono svolte dall'ufficio di servizio sociale per minorenni.

Art. 76 - Norma transitoria

1. Le norme previste da questo capo si applicano anche ai procedimenti penali pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge. La Corte di cassazione decide ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 538 del codice di procedura penale. Sezione II Applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato

Art. 77 - Ambito e modalità d'applicazione

1. Nel corso dell'istruzione e fino a quando non sono compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento, il giudice, quando ritiene, in seguito all'esame degli atti e agli accertamenti eventualmente disposti, che sussistono elementi per applicare per il reato per cui procede la sanzione sostitutiva della libertà controllata o della pena pecuniaria può disporre con sentenza, su richiesta dell'imputato e con il parere favorevole del pubblico ministero, l'applicazione della sanzione sostitutiva, con esclusione di ogni pena accessoria e misura di sicurezza, ad eccezione della confisca nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 240 del codice penale. In tal caso, con la stessa sentenza, dichiara estinto il reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato. Nella determinazione e nell'applicazione della sanzione sostitutiva si osservano le disposizioni della sezione I di questo capo. La sentenza produce i soli effetti espressamente previsti nella presente sezione. Contro la sentenza è ammesso soltanto ricorso per cassazione.

Art. 78 - Competenza

1. Sulla richiesta formulata dall'imputato prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, della richiesta di citazione a giudizio o dell'ordinanza di rinvio a giudizio, provvede il pretore per i procedimenti dinanzi a lui pendenti ed il giudice istruttore negli altri casi; il parere del pubblico ministero è espresso dal procuratore della Repubblica. Se la richiesta è formulata in un momento successivo, provvede il giudice del dibattimento ed il parere è espresso dal pubblico ministero di udienza. Legge 24/11/1981 n. 689 – Modifiche al sistema penale.

Art. 79 - Applicazione nell'ulteriore corso del procedimento

1. Il giudice può procedere ai sensi dell'art. 77 in ogni stato e grado del procedimento, quando l'imputato ha formulato la richiesta di cui allo stesso

articolo nel termine ivi previsto.

Art. 80 - Esclusioni soggettive (Articolo abrogato dal D.P.R 14 novembre 2002 n. 313)

1. Il provvedimento di cui all'art. 77 non può essere emesso nei confronti di chi in precedenza ne ha già beneficiato o nei confronti di chi ha riportato condanna a pena detentiva.

Art. 81 - Iscrizione nel casellario giudiziale

1. La sentenza pronunciata a norma dell'art. 77 è iscritta nel casellario giudiziale per i soli effetti di cui all'articolo precedente.

Art. 82 Esecuzione delle sanzioni sostitutive

1. Per l'esecuzione delle sanzioni sostitutive si applicano le disposizioni della sezione I di questo capo.

Art. 83 - Violazione degli obblighi

1. Colui il quale viola, in tutto o in parte, gli obblighi impostigli con la sentenza pronunciata a norma dell'art. 77 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna la pena non può essere sostituita a norma di questo capo.

Art. 84 - Comunicazione all'imputato

1. Quando per il reato per il quale si procede è ammessa l'oblazione o può trovare applicazione la disposizione prevista dall'art. 77 ne va fatta menzione nella comunicazione giudiziaria.

Art. 85 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni contenute nella presente sezione si applicano anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge. Capo IV Estensione della perseguibilità a querela

Art. 86 - Nuovo testo degli articoli 334 e 335 del codice penale

1. Gli articoli 334 e 335 del codice penale sono sostituiti dai seguenti: "Art. 334. - (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di procedimento penale o dall'autorità amministrativa).

1. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a un milione. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia. La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a lire seicentomila, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia". "Art. 335. - (Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un provvedimento penale o dall'autorità amministrativa).

1. Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila".

Art. 87 - Sottrazione, distruzione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento, sequestro giudiziario o conservativo

1. Il terzo comma dell'art. 388 del codice penale è sostituito dai seguenti commi: "Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire seicentomila. Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se il fatto è Legge 24/11/1981 n. 689 – Modifiche al sistema penale. commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da lire centomila a un milione se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa. Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a un milione. Il colpevole è punito a querela della persona offesa".

 

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